Legge Ordinaria n. 1122 del 03/11/1964 (Pubblicata nella G.U. del 12 novembre 1964 n. 279)
Norme sull'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata, con conseguente acquisizione di nuove cattedre, e provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle soppresse scuole di avviamento professionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'orario   d'obbligo   degli  insegnanti  tecnico-pratici  e  degli
insegnanti  di  arte applicata degli istituti di istruzione tecnica e
professionale,   degli  istituti  e  scuole  d'arte  e  delle  scuole
secondarie  di  primo grado, a decorrere dal 1 ottobre 1964, e' di 18
ore   settimanali  d'insegnamento,  fermo  restando  l'obbligo  della
preparazione e della cura delle attrezzature ai sensi dell'articolo 2
del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277.
  Agli  insegnanti  di  cui  al precedente comma si applicano, per la
retribuzione  delle  ore eccedenti l'orario d'obbligo e limitatamente
alle  ore di effettivo insegnamento, le norme della legge 14 novembre
1962, n. 1617.
 

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