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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e degli
insegnanti di arte applicata degli istituti di istruzione tecnica e
professionale, degli istituti e scuole d'arte e delle scuole
secondarie di primo grado, a decorrere dal 1 ottobre 1964, e' di 18
ore settimanali d'insegnamento, fermo restando l'obbligo della
preparazione e della cura delle attrezzature ai sensi dell'articolo 2
del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277.
Agli insegnanti di cui al precedente comma si applicano, per la
retribuzione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo e limitatamente
alle ore di effettivo insegnamento, le norme della legge 14 novembre
1962, n. 1617.