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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore:
a) degli Enti provinciali per il turismo previsto dall'articolo
10 della legge 4 marzo 1958, n. 1774, modificata con legge 31
dicembre 1901, n. 1144, e' elevato da lire 3.500 milioni a lire 4.300
milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; a lire 5.100 milioni per
l'esercizio finanziario 1964-65, ed a lire 5.900 milioni
dall'esercizio finanziario 1965-66;
b) dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.),
previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 705, modificata con legge 31
dicembre 1961, n. 1444, e' elevato da lire 1.355 milioni a lire 1.575
milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; a lire 1.795 milioni per
l'esercizio finanziario 1964-65 ed a lire 2.015 milioni
dall'esercizio finanziario 1965-1966;
c) di Enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e
manifestazioni che interessino il movimento turistico, previsto dalla
legge 4 agosto 1955, n. 702, modificata con legge 31 dicembre 1961,
n. 1444, e con legge 23 giugno 1961, n. 520, e' elevato da lire 120
milioni a lire 720 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, a
lire 1.020 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a lire
1.310 milioni, dall'esercizio finanziario 1965-66;
d) di Enti che, senza scopo di lucro, svolgano attivita' diretta
ad incrementare il movimento dei forestieri od il turismo sociale o
giovanile, previsto dall'articolo 12 della legge 4 marzo 1958, n.
174, modificata con legge 31 dicembre 1961, n. 1444, e' elevato da
lire 150 milioni a lire 300 milioni per l'esercizio finanziario
1963-64; a lire 450 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a
lire 000 milioni dall'esercizio finanziario 1965-66.