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La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137,
sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica quale sostituito dalla legge 7 novembre 1962, n.
1598, e' ulteriormente sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali iscritti nel Ruolo d'onore possono conseguire
avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti
dopo aver compiuti cinque anni di anzianita' di grado ed almeno un
anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo in
servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1964,
numero 113, dopo almeno un anno di servizio.
Gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione:
a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;
b) ovvero quando abbiano maturata una anzianita' complessiva
minima di 10 anni cumulativamente nell'attuale grado ed in quello
precedente, con almeno 16 anni di permanenza nel ruolo;
c) ovvero, nel caso di richiamo in servizio ai sensi
dell'articolo 116 della citata legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo un
anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.
Gli ufficiali che abbiano conseguita la promozione ai sensi del
comma precedente, possono conseguire una terza promozione allorche',
successivamente alla data della seconda promozione, maturino le
condizioni di cui alle lettere a) e c) del comma stesso.
Possono conseguire una quarta promozione gli ufficiali che siano
titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa
alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e che fruiscano di assegno di
superinvalidita', allorche' si verifichino per essi, dopo la terza
promozione, le condizioni di cui alle stesse lettere a) e c).
Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di
guerra, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.
Gli ufficiali di cui ai commi precedenti non possono conseguire
avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale
provengono. Peraltro, gli ufficiali provenienti dal ruolo di
complemento, possono, in deroga all'articolo 112, conseguire
avanzamento ai sensi del presente articolo sino al grado di
colonnello, purche' non superino il grado massimo previsto per il
corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo.
L'avanzamento ha luogo ad anzianita', senza che occorra determinare
aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneita' fisica.
L'ufficiale giudicato idoneo e' promosso senza iscrizione in quadro
di avanzamento, con anzianita' corrispondente alla data di compimento
del prescritto periodo di permanenza, nel ruolo o di servizio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - ANDREOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli:
REALE