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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In aggiunta ai posti di professore universitario di ruolo istituiti
con l'articolo 50, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073,
e con l'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 166, sono istituiti
20 nuovi posti di professore universitario di ruolo a decorrere dallo
anno accademico 1964-65.
Per la ripartizione dei predetti posti tra le Facolta' e Scuole
delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore, si
osservano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quinto
dell'articolo 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.
I termini per la presentazione delle richieste di apertura dei
concorsi alle cattedre di cui al presente articolo e per i relativi
bandi sono prorogati, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile
1964.
La stessa proroga si applica anche per l'apertura dei bandi di
concorso relativi alle cattedre assegnate alle Facolta' e Scuole con
decreti successivi al 20 dicembre 1963.