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La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I Magazzini generali autorizzati al deposito di merci estere e
nazionali, ai sensi del regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 2290,
convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, e successive modifiche
ed integrazioni, non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo della
costituzione della scorta prevista dall'articolo 12, lettera c), del
regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge
8 febbraio 1934, n. 367, e dall'articolo 32 del regio decreto 20
luglio 1934, n. 1303, per i depositi di prodotti petroliferi concessi
ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n.
1741, e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
28 giugno 1955, n. 620, per una capacita' non superiore a metri cubi
200 e per l'immagazzinamento, in via temporanea e per conto terzi, di
olii minerali e loro derivati anche in fusti, lattine e barattoli,
sia che il prodotto sia nazionalizzato o meno.