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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituita un'addizionale straordinaria nella misura del venti
per cento con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, alle
aliquote dell'imposta generale sull'entrata stabilite dal regio
decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed
integrazioni.
La predetta addizionale e' stabilita nella misura del dieci per
cento, con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, per i
cementi e gli agglomeranti cementizi.
Le stesse addizionali si applicano alle aliquote dovute per
l'importazione dall'estero delle merci soggette a detta imposta.