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La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per effettuare il trasporto su strada delle merci indicate
nell'allegato 1 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del
carbone e dell'acciaio, le imprese di trasporto debbono pubblicare,
in conformita' alle disposizioni di cui ai successivi commi del
presente articolo, i prezzi e le condizioni che esse intendono
applicare per i trasporti delle merci medesime all'interno della
Comunita'.
Ai fini della pubblicazione di cui al precedente comma, i listini
dei prezzi e delle condizioni di trasporto, debitamente datati e
firmati, debbono essere affissi in un locale della impresa
accessibile al pubblico e simultaneamente comunicati alla sede
provinciale dell'Ente autotrasporti merci - E.A.M. - nel cui ambito
territoriale trovasi la sede dell'impresa.
Per l'assunzione di carico fuori sede, un esemplare del listino dei
prezzi e delle condizioni di trasporto deve essere recato a bordo del
veicolo. Lo stesso obbligo incombe alle imprese le quali non
dispongano di locali idonei per l'affissione.
Sono esclusi dall'obbligo della pubblicazione i prezzi e le
condizioni di trasporto per spedizioni non superiori a 5 tonnellate
su distanze inferiori ai 50 chilometri.