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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In esecuzione delle norme contenute nell'art. 56 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, firmato a
Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato dalla Repubblica italiana con
legge 29 giugno 1952, n. 766, e' autorizzata l'iscrizione in bilancio
delle somme relative ai contributi speciali a carico del Governo
italiano destinato, in concorso con le sovvenzioni a fondo perduto
dell'alta Autorita' della Comunita' stessa, al pagamento delle
provvidenze previste dalle medesime norme a favore del personale
licenziato da aziende carbosiderurgiche rientranti nella sfera di
applicazione del Trattato anzidetto.
Le somme di cui al precedente comma sono prelevate dal Fondo di
riserva per le spese impreviste secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.