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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire
1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i
rifugiati per la durata di cinque esercizi finanziari a decorrere
dall'esercizio 1963-64.