Legge Ordinaria n. 1174 del 10/11/1964 (Pubblicata nella G.U. del 19 novembre 1964 n. 286)
Concessione di un contributo annuo di L. 1.900.000 e di un contributo di L. 7.600.000 a copertura di annualità passate a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  concessione  di  un  contributo  annuo di lire
1.900.000  a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i
rifugiati  per  la  durata  di cinque esercizi finanziari a decorrere
dall'esercizio 1963-64.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)