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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi da conferire nel fondo
di dotazione dell'E.F.I.M., istituito con il decreto del Presidente
della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38.
La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di
previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali
come segue:
lire 5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1963-64;
lire 2,5 miliardi per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964;
lire 5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1965;
lire 5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1966;
lire 5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1967;
lire 2,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1968.
Per i primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge,
gli utili di esercizio dell'Ente, salvo quelli destinati al fondo di
riserva, a norma dell'articolo 12 dello statuto approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38, saranno
destinati ad annientare il fondo di dotazione di cui al primo comma
del presente articolo.