Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64, il contributo annuo
dello Stato a favore dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, di
cui alla legge 10 maggio 1955, n. 509, e' elevato da lire 30 milioni
a lire 60 milioni.
A decorrere dallo stesso esercizio finanziario sono elevati a lire
venticinque milioni i contributi a carico, rispettivamente, della
Regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino, di cui ai commi
secondo e terzo dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871.