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La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di
categoria A e' elevata dal 26 al 27 per cento.
L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di
categoria B e' elevata dal 24 al 25 per cento sulla parte di reddito
imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire
100.000.000.
L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle
categorie C-1 e C-2 e' elevata:
1) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire
4.000.000, dall'8 per cento al 10 per cento;
2) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire
10.000.000, dall'8 al 12 per cento;
3) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire
20.000.000, dall'8 al 15 per cento.
Per i redditi di lavoro subordinato classificati in categoria C-2
le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento si applicano in ciascun
periodo di paga alla parte di reddito imponibile eccedente
rispettivamente lire 4.000.000, lire 10.000.000 e lire 20.000.000
ragguagliate ad anno. Se i redditi sono costituiti da indennita' di
anzianita' e di previdenza le aliquote del 10, del 12 e del 15 per
cento si applicano sull'ammontare eccedente rispettivamente lire
334.000, lire 834.000 e lire 1.668.000 imponibili per ogni anno di
servizio prestato, ferma restando l'aliquota dell'8 per cento per la
parte di reddito imponibile eccedente lire 60.000 fino a lire 334.000
per ogni anno di servizio prestato.