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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
A favore del Fondo di rotazione, previsto dal Capo III della legge
25 luglio 1952, n. 949, e' autorizzata l'ulteriore annua
anticipazione di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi
finanziari dal 1963-64 al 1965-66, da iscrivere in un unico capitolo
dello stato ti previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste.
Detta anticipazione sara' destinata alla concessione di prestiti e
mutui conformemente alle norme recate dalla citata legge 25 luglio
1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese
quelle di cui allo articolo 12 della legge 2 giugno 1961, n. 454.