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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
Le Commissioni paritetiche degli editori e rivenditori di giornali,
competenti per territorio devono - ogni tre concessioni di nuove
licenze di edicole o posti di vendita di giornali, quotidiani e
periodici - assegnarne una ad un cieco, tramite l'Unione italiana
ciechi.
Le concessioni delle licenze saranno effettuate fino a concorrenza
di 20 nelle citta' i cui abitanti superino il milione, di 10 nelle
citta' con oltre 500.000 abitanti e di 5 nelle citta' con un numero
di abitanti interiore.