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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 3 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, sono aggiunti
i seguenti commi:
"Particolari strutture portanti, che non rispondono alle predette
caratteristiche, potranno essere ammesse purche' di provata
idoneita'.
La relativa dichiarazione e' rilasciata dal presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello
stesso Consiglio".