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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai salariati a matricola e ai lavoratori permanenti delle
Amministrazioni dell'Esercito e della Marina che furono licenziati in
applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, e che
riassunti in servizio ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, dello
stesso regio decreto, in qualita' di operai temporanei, furono
successivamente licenziati, o si dimisero dal servizio, in data
anteriore al 31 dicembre 1926, e' concesso trattamento di quiescenza
secondo le norme dell'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 7
maggio 1948, n. 809.
Lo stesso trattamento, a modifica di quanto disposto dall'art. 3
del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, e' concesso ai
lavoratori di cui all'art. 3 dello stesso decreto legislativo, i
quali, nel periodo di servizio prestato, non abbiano maturato
trattamento di quiescenza.
Il trattamento compete qualora risulti comprovato che motivo
esclusivo del definitivo allontanamento dal servizio dei dipendenti
fu quello di aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste o
di aver dato altre positive manifestazioni di antifascismo, e sempre
che ai dipendenti e loro aventi causa non sia stato liquidato
trattamento di quiescenza ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo citato.
Sulla domanda degli interessati deve essere sentito il parere del
rispettivo Consiglio di amministrazione del personale salariato del
Ministero della difesa.