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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175,
convertito in legge 5 maggio 1949, n. 178, e' sostituito dal
seguente:
"Il Consiglio di amministrazione e' composto come segue:
a) dal presidente dell'O.N.I.G.;
b) da sei funzionari dello Stato, scelti su designazione
rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per il tesoro, del Ministro per l'interno, del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, del Ministro per la difesa, del
Ministro per la sanita'; la designazione del Ministro per la sanita'
dovra' cadere su un sanitario;
c) da quattro membri scelti fra le dodici persone designate dalla
Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;
d) da due membri scelti fra le sei persone designate
dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra;
e) da due membri scelti fra le sei persone designate dall'Unione
nazionale mutilati per servizio;
f) da un membro rappresentante del personale dell'O.N.I.G. eletto
dal personale stesso a scrutinio segreto".
Fa parte altresi' del Consiglio di amministrazione, con voto
consultivo, il direttore generale dell'O.N.I.G.