Legge Ordinaria n. 1249 del 18/11/1964 (Pubblicata nella G.U. del 4 dicembre 1964 n. 300)
Modifiche alle leggi 16 novembre 1962, n. 1622, e 2 marzo 1963, n. 308, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  2  della  legge 2 marzo 1963, n. 308, recante modifiche
alla  legge  16  novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento
dei   ruoli   degli   ufficiali   in  servizio  permanente  effettivo
dell'Esercito, e' sostituito dal seguente:
  "A  decorrere  dal  1  gennaio 1963, la nota (g) della tabella n. 1
annessa  alla  legge  12  novembre  1955,  numero 1137, quale risulta
modificata  dall'allegato  A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, e'
sostituita dalla seguente:
    "(g) Nell'anno 1963 le promozioni da capitano a maggiore sono 325
ed  il  numero dei capitani da ammettere a valutazione e' di 400. Per
raggiungere   il   suddetto   numero   di  promozioni  e'  consentita
nell'organico  del  grado di tenente colonnello una eccedenza pari al
numero  delle  vacanze  ancora  necessarie  dopo  avere  effettuato i
collocamenti   in  soprannumero  di  cui  all'articolo  48.  Di  tale
eccedenza  non  si tiene conto nella determinazione delle aliquote di
ruolo dei tenenti colonnelli.
  Nell'anno  1964 le promozioni da capitano a maggiore sono 370 ed il
numero  dei capitani da ammettere a valutazione e' di 419. A tal fine
sono  formati  due  quadri  di  avanzamento:  uno sotto la data del 1
gennaio  1964, iscrivendovi 155 ufficiali, ed uno sotto la data del 1
luglio  1964, iscrivendovi 215 ufficiali. Le rispettive aliquote sono
determinate  con  riferimento  alla  data del 31 ottobre 1963 e del 1
luglio  1964,  comprendendovi,  rispettivamente, 194 e 225 ufficiali.
Per  raggiungere  il  suddetto  numero  di  promozioni  e' consentita
nell'organico  del  grado di tenente colonnello una eccedenza pari al
numero  delle  vacanze  ancora  necessarie  dopo  aver  effettuato  i
collocamenti in soprannumero di cui all'articolo 48.
  A  decorrere  dal  1965,  per  i  capitani,  ciclo di due anni: 112
promozioni  nel  primo  anno  e  113  nel secondo anno; il numero dei
capitani   da   ammettere   a   valutazione   e'  determinato  da  un
diciassettesimo  della  somma  dei  capitani non ancora valutati e di
tutti  i subalterni in ruolo. Per l'anno 1965 l'aliquota di ruolo dei
capitani  da ammettere a valutazione e' determinata sotto la data del
31 dicembre 1964.
  In  ciascuno  degli  anni  dal  1963  al 1973 il numero dei tenenti
colonnelli  da  ammettere  a  valutazione e' determinato in un ottavo
della  somma  dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i
maggiori esistenti in ruolo dopo effettuati i trasferimenti nel ruolo
speciale "".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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