Legge Ordinaria n. 125 del 24/02/1964 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1964 n. 78)
Proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino accordate con la legge 29 luglio 1963, n. 1004.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  del  30  settembre 1963, previsto negli articoli 1 e 2
della legge 29 luglio 1963, n. 1004, e' stabilito al 31 ottobre 1963,
mentre  il  termine  del  31  agosto 1963 di cui all'articolo 4 della
stessa legge, e' stabilito al 30 settembre 1963.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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