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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine del 30 settembre 1963, previsto negli articoli 1 e 2
della legge 29 luglio 1963, n. 1004, e' stabilito al 31 ottobre 1963,
mentre il termine del 31 agosto 1963 di cui all'articolo 4 della
stessa legge, e' stabilito al 30 settembre 1963.