Legge Ordinaria n. 1250 del 18/11/1964 (Pubblicata nella G.U. del 4 dicembre 1964 n. 300)
Nuove norme dell'indennizzo privilegiato aeronautico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A   decorrere   dal  1  luglio  1963,  in  aggiunta  all'indennizzo
privilegiato  aeronautico, spettante ai sensi del regio decreto-legge
13  luglio  1926,  n.  1345, convertito nella legge 3 agosto 1927, n.
1835,  e  successive  modificazioni,  a  ciascun  figlio  minore  del
dipendente  militare  o civile dello stato, deceduto per incidente di
volo  in  servizio  comandato,  e' concesso un indennizzo integrativo
fino alla concorrenza della somma di lire 5.200.000.
  L'indennizzo  integrativo  compete  anche  ai figli maggiorenni che
risultino  permanentemente  inabili  a  proficuo  lavoro alla data di
morte del genitore.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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