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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 luglio 1963, in aggiunta all'indennizzo
privilegiato aeronautico, spettante ai sensi del regio decreto-legge
13 luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 3 agosto 1927, n.
1835, e successive modificazioni, a ciascun figlio minore del
dipendente militare o civile dello stato, deceduto per incidente di
volo in servizio comandato, e' concesso un indennizzo integrativo
fino alla concorrenza della somma di lire 5.200.000.
L'indennizzo integrativo compete anche ai figli maggiorenni che
risultino permanentemente inabili a proficuo lavoro alla data di
morte del genitore.