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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I sottufficiali e i sottocapi del Corpo equipaggi militari
marittimi in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo
2 possono essere ammessi, mediante concorso per esami, al primo anno
del corso normale della Accademia navale per conseguire la nomina ad
ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale dei
Corpi di stato maggiore, del genio navale e delle armi navali.
Il numero complessivo dei sottufficiali e sottocapi da ammettere al
predetto corso e' stabilito annualmente dal Ministero.