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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I limiti di contributo previsti dall'articolo 1 della legge 4
novembre 1963, n. 1465, sono elevati nelle misure previste dai primi
quattro commi dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457,
come risultano modificati dalla legge 31 maggio 1964, n. 357.