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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Alle obbligazioni emesse dalla Societa' concessionaria per la
costruzione e l'esercizio delle autostrade di cui all'articolo 16
della legge 24 luglio 1961, n. 729, e assistite dalla garanzia
dell'Istituto per la ricostruzione industriale sono estese le
disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 del decreto
legislativo 12 febbraio 1948, n. 51.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 novembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - MANCINI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE