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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La imposta fissa di bollo per gli atti e scritti indicati nella
tariffa, parte prima, allegato A, al decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive disposizioni, e per i
quali e' previsto l'impiego esclusivo della carta bollata o quello
alternativo della carta bollata, delle marche e del bollo a punzone,
e' stabilita nella misura unica di lire 400 per ogni foglio.