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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi
valore di legge ordinaria, recanti norme sul trattamento economico
del personale in attivita' di servizio ed in quiescenza delle
Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, compreso
quello di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1963, n. 20, con
l'osservanza dei criteri direttivi stabiliti negli articoli 2, 3, 4 e
5.