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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
In deroga alle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1956, n.
1300, i progetti per la costruzione di fabbricati rurali destinati ad
abitazione, compresi i servizi, impianti accessori, vani per uso
aziendale e per il ricovero del bestiame e per il deposito degli
attrezzi, considerati nella legge 2 giugno 1961, n. 454, nonche' le
condizioni igieniche generali, sono sottoposti al parere
dell'ufficiale sanitario, comunale o consorziale, competente per
territorio.
La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 marzo 1964
SEGNI
MORO - FERRARI - AGGRADI
Visto, il Guardasigilli:
REALE