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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal 1 gennaio 1965 l'articolo 53 del testo unico delle
leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e' sostituito dal seguente:
L'imposta e' dovuta nella misura di lire 5 per ogni cento lire di
reddito dominicale imponibile.