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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituito il "Fondo di assistenza per il personale della
pubblica sicurezza", al quale viene conferita la personalita'
giuridica di diritto pubblico.
Esso e' posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno ed ha
sede in Roma, presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.