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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata, a decorrere dall'anno solare 1964, la concessione,
a favore del Comune di Roma, di un contributo annuo ordinario di lire
5 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari
che il Comune sostiene, in dipendenza delle esigenze cui deve
provvedere quale sede della Capitale della Repubblica.
Il contributo di cui al comma precedente verra' iscritto
annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'interno e sara' pagato, per il 1964, entro il mese di dicembre
e, per gli anni successivi, entro il mese di marzo.