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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La durata in carica delle attuali Commissioni provinciali e
regionali per l'artigianato e del Comitato centrale dell'artigianato,
previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, nonche' degli attuali
organi di amministrazione e di controllo provinciali e centrali,
previsti dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e' prorogata sino
alla data del 31 ottobre 1965.