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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il piano regolatore generale dei comuni di Longarone e
Castellavazzo redatto ai sensi della legge 4 novembre 1963, n. 1457,
ed approvato con decreto ministeriale 7 giugno 1964, n. 3760, ha
piena efficacia fino all'entrata in vigore del piano comprensoriale
relativo alla provincia di Belluno di cui alla legge 31 maggio 1964,
n. 357, nel quale dovra' essere inquadrato.
Al piano regolatore generale suddetto e' data attuazione mediante
piani particolareggiati di esecuzione compilati a cura e spese dello
Stato, d'intesa con i Comuni interessati.
I piani suddetti sono adottati dall'Amministrazione comunale e
pubblicati nell'albo pretorio per un periodo di 15 giorni.
Nei 15 giorni successivi possono essere presentate osservazioni ed
opposizioni ai piani, che sono decise col decreto del Ministro per i
lavori pubblici che approva, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, i piani particolareggiati di esecuzione.
In deroga a quanto stabilito dal terzo comma dello articolo 10
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, tali piani possono comportare
varianti al piano regolatore generale senza preventiva autorizzazione
del Ministro per i lavori pubblici.
Ai fini dell'acquisizione delle aree occorrenti per il
trasferimento e la ricostruzione degli abitati ricadenti nel piano
regolatore generale di cui al primo comma del presente articolo e nei
relativi piani particolareggiati di esecuzione vale il disposto dei
commi diciassette, diciotto, diciannove e venti dell'articolo 3 sub
articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357.
La spesa per la redazione del piano regolatore generale e per
l'acquisizione delle aree di cui al comma precedente e' a totale
carico dello Stato. Ad essa si fara' fronte con i fondi stanziati
dall'articolo 1, n. 3, sub articolo 1 della legge 31 maggio 1964, n.
357.