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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Istituto superiore di sanita' puo' valersi dell'opera di persone
estranee all'Amministrazione dello Stato per sopperire a temporanee
esigenze del proprio funzionamento, nel limite massimo di spesa annua
di lire 150 milioni.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara'
fronte a carico del capitolo n. 115 dello stato di previsione della
spesa del Ministero della sanita' per il periodo 1 luglio-31 dicembre
1964 e del corrispondente capitolo per l'esercizio finanziario
successivo.