Legge Ordinaria n. 1331 del 06/12/1964 (Pubblicata nella G.U. del 19 dicembre 1964 n. 314)
Autorizzazione all'Istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Istituto  superiore di sanita' puo' valersi dell'opera di persone
estranee  all'Amministrazione  dello Stato per sopperire a temporanee
esigenze del proprio funzionamento, nel limite massimo di spesa annua
di lire 150 milioni.
  All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara'
fronte  a  carico del capitolo n. 115 dello stato di previsione della
spesa del Ministero della sanita' per il periodo 1 luglio-31 dicembre
1964  e  del  corrispondente  capitolo  per  l'esercizio  finanziario
successivo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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