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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Articolo unico.
A decorrere dall'anno finanziario 1965 la percentuale di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, e'
ridotta dal 15 per cento al 14 per cento e va riferita all'ammontare
delle spese correnti e di quelle in conto capitale risultanti dalle
previsioni iniziali e dalle successive variazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a, chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 dicembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - COLOMBO
Visto, il
Guardasigilli: REALE