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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata l'assegnazione all'Amministrazione per le attivita'
assistenziali italiane e internazionali di un contributo
straordinario di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi
finanziari 1962-63 e 1963-64 per il programma di assistenza
alimentare a favore dei minori e degli anziani.