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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La legge 28 ottobre 1962, n. 1526, e le precedenti leggi recanti
deroga agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, spiegano
effetti tanto per le promozioni conferite mediante scrutinio per
merito comparativo che per quelle conseguite a seguito dei concorsi
previsti dagli articoli citati.
Le promozioni conferite mediante scrutinio decorrono dalla data dei
verbali del Consiglio di amministrazione le promozioni conferite
mediante concorso decorrono dalla data dei singoli scrutini nel
limite dei posti di volta in volta resi disponibili per il concorso
stesso o, eventualmente, dalla successiva data di compimento, da
parte dei vincitori, dell'anzianita' minima prescritta per
l'ammissione al concorso.
I vincitori dei concorsi precedono nel ruolo, secondo l'ordine di
graduatoria, i promossi per scrutinio, indipendentemente dalla data
di decorrenza delle promozioni.