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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I numeri 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, cono sostituiti dai
seguenti:
1) approvano, in attuazione dei programmi deliberati dai
Ministro, i progetti per lavori, fornitura e prestazioni fino
all'importo di lire 500 milioni e provvedono, ove occorra,
all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori. Copia
dei relativi atti e' trasmessa entro quindici giorni al Ministro.
Quando tuttavia l'importo dei lavori superi i 200 milioni di lire ed
all'esecuzione si intenda provvedere in economia ovvero mediante
appalto a trattati privata o col sistema della concessione
l'approvazione deve essere preceduta da apposita autorizzazione
ministeriale.
Resta nella competenza dell'Amministrazione centrale dei lavori
pubblici l'approvazione dei progetti delle opere che eccedano la
circoscrizione di un Provveditorato;
3) approvano, nei casi di somma urgenza di cui allo articolo 70
del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, i progetti per i lavori
occorrenti ancorche' non compresi in programma, di importo non
superiore ai 20 milioni di lire dandone immediata notizia al
Ministero;
4) concludono ed approvano le transazioni relative a lavori e
forniture e servizi da essi gestiti, quando cio' che si chiede di
promettere, di abbandonare o di pagare non superi i 60 milioni di
lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero
precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per la esecuzione
dello stesso contratto;
5) riconoscono l'inapplicabilita' totale o parziale delle
clausole penali inserite nei contratti relativi ad opere da essi
gestite, quando la somma in controversia o che l'Amministrazione
abbandona non superi 60 milioni di lire.