Legge Ordinaria n. 134 del 23/03/1964 (Pubblicata nella G.U. del 1 aprile 1964 n. 81)
Aggiornamento dei limiti di valore del decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  I  numeri  1,  3,  4 e 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30  giugno  1955,  n.  1534,  cono  sostituiti dai
seguenti:
    1)   approvano,   in  attuazione  dei  programmi  deliberati  dai
Ministro,  i  progetti  per  lavori,  fornitura  e  prestazioni  fino
all'importo   di   lire   500  milioni  e  provvedono,  ove  occorra,
all'approvazione  dei  contratti e alla concessione dei lavori. Copia
dei  relativi  atti  e'  trasmessa entro quindici giorni al Ministro.
Quando  tuttavia l'importo dei lavori superi i 200 milioni di lire ed
all'esecuzione  si  intenda  provvedere  in  economia ovvero mediante
appalto   a   trattati   privata  o  col  sistema  della  concessione
l'approvazione  deve  essere  preceduta  da  apposita  autorizzazione
ministeriale.
Resta  nella  competenza  dell'Amministrazione  centrale  dei  lavori
pubblici  l'approvazione  dei  progetti  delle  opere che eccedano la
circoscrizione di un Provveditorato;
    3)  approvano,  nei casi di somma urgenza di cui allo articolo 70
del  regio  decreto  25  maggio 1895, n. 350, i progetti per i lavori
occorrenti  ancorche'  non  compresi  in  programma,  di  importo non
superiore  ai  20  milioni  di  lire  dandone  immediata  notizia  al
Ministero;
    4)  concludono  ed  approvano  le transazioni relative a lavori e
forniture  e  servizi  da  essi gestiti, quando cio' che si chiede di
promettere,  di  abbandonare  o  di pagare non superi i 60 milioni di
lire,  concorrendo  a  formare  tale somma le transazioni che fossero
precedentemente  intervenute sullo stesso oggetto o per la esecuzione
dello stesso contratto;
    5)   riconoscono   l'inapplicabilita'  totale  o  parziale  delle
clausole  penali  inserite  nei  contratti  relativi ad opere da essi
gestite,  quando  la  somma  in  controversia o che l'Amministrazione
abbandona non superi 60 milioni di lire.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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