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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le linee aeree elettriche esterne sono soggette alla osservanza
delle prescrizioni della presente legge.
La progettazione, l'esecuzione e l'esercizio di tali linee dovra'
avvenire in modo da garantire la sicurezza e la stabilita' delle
strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica
incolumita'.
Con apposito regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del
Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per
l'industria e commercio, sentito il Consiglio nazionale delle
ricerche ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno
emanate le norme tecniche che dovranno osservarsi per l'applicazione
del disposto di cui al comma precedente.