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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Incremento di fondi per l'edilizia scolastica
E' autorizzato l'aumento dei limiti di impegno di cui alla legge 9
agosto 1954, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni,
nella misura di lire 5 miliardi per il periodo 1 luglio-31 dicembre
1964 e di lire 5 miliardi per l'esercizio finanziario 1965, per
provvedere all'integrazione dei contributi relativi a opere di
edilizia scolastica in corso di realizzazione e all'attuazione delle
opere gia' programmate ma non ancora iniziate.
Le eventuali somme residue potranno essere destinate ad opere rese
indifferibili per ragioni di sicurezza o a seguito di calamita'.