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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed
affini che per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause
non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, sono costretti a
sospendere il lavoro od a lavorare ad orario ridotto, l'integrazione
salariale di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77,
ed all'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, numero 433, e' dovuta
nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe
ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato, nei limiti, alle
condizioni e secondo le modalita' previste dalle disposizioni vigenti
in materia.