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La, Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per il pagamento di quanto dovuto alle Societa' esercenti linee di
navigazione di preminente interesse nazionale ad integrazione dei
bilanci delle Societa' medesime per il periodo dal 1 gennaio 1953 al
30 giugno 1962 per effetto delle convenzioni stipulate in base al
regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge
10 giugno 1937, n. 1002, e prorogato con decreto-legge 20 dicembre
1956, n. 1379, convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22, con
decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, convertito nella legge 12
agosto 1957, n. 692, con legge 26 maggio 1959, n. 351, con legge 2
febbraio 1961, n. 32, e con legge 2 febbraio 1962, n. 40, sara'
inscritta negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del
tesoro e della marina mercantile la complessiva somma di lire 75,5
miliardi.