Legge Ordinaria n. 1403 del 13/12/1964 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1964 n. 324)
Modalità per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale.
La,   Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  il pagamento di quanto dovuto alle Societa' esercenti linee di
navigazione  di  preminente  interesse  nazionale ad integrazione dei
bilanci  delle Societa' medesime per il periodo dal 1 gennaio 1953 al
30  giugno  1962  per  effetto delle convenzioni stipulate in base al
regio  decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge
10  giugno  1937,  n. 1002, e prorogato con decreto-legge 20 dicembre
1956,  n.  1379,  convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22, con
decreto-legge  25  giugno  1957,  n.  444,  convertito nella legge 12
agosto  1957,  n.  692, con legge 26 maggio 1959, n. 351, con legge 2
febbraio  1961,  n.  32,  e  con  legge 2 febbraio 1962, n. 40, sara'
inscritta  negli  stati  di  previsione della spesa dei Ministeri del
tesoro  e  della  marina mercantile la complessiva somma di lire 75,5
miliardi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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