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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 31 della legge 5 luglio 1961, n. 635, sono aggiunti i
seguenti commi:
"Qualora, al termine di ciascun esercizio, l'ammontare delle
garanzie assunte nell'esercizio stesso risulti inferiore al limite
fissato in applicazione dal precedente comma, la differenza sara'
portata in aumento del limite fissato per l'esercizio successivo.
Detta differenza potra' essere utilizzata solamente nell'esercizio
in cui e' stata riportata e le garanzie assunte fino alla concorrenza
del suo ammontare non saranno computate ai fini del calcolo indicato
nel precedente comma.
L'ammontare delle garanzie, che si estinguono nello stesso
esercizio in cui sono state assunte, non viene computato ai fini del
calcolo indicato nel secondo comma del presente articolo".