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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le Commissioni di scrutinio per le promozioni la Corte di appello
ed in Corte di cassazione, ove rivelino che i candidati agli scrutini
ordinari indetti per gli anni 1962 e 1963 non si sono ottenuti,
nell'indicazione dei lavori giudiziari, all'osservanza delle norme di
cui agli articoli 15 e 29 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, ne danno
notizia al Consiglio superiore della magistratura.
Il Consiglio superiore comunica la riscontrata irregolarita' al
candidato, il quale, nel termine perentorie di trenta giorni, deve
provvedere alle necessarie notifiche, uniformandosi alle disposizioni
di legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara', inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE