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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 11
aprile 1964, n. 264, il primo comma dello articolo 5 della legge 20
febbraio 1958, n. 58, modificato dalle leggi 28 luglio 1960, n. 777,
e 20 dicembre 1962, n. 1719, e' sostituito dal seguente:
"L'articolo 99 dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e
segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio
1924, n. 745, e' abrogato a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine utile per l'assunzione in servizio dei vincitori
dei concorsi per 550 posti e 110 posti di dattilografo negli uffici
giudiziari indetti con decreti del Ministro per la grazia e giustizia
dal 18 maggio 1964".