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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto
nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di
cui all'art. 1 della legge 28 luglio 1950, n. 737, sono autorizzati
ulteriori limiti di impegno di lire 91.450.000 per il periodo 1
luglio-31 dicembre 1964 e di lire 91.450.000 per l'esercizio
finanziario 1965.
La somma complessiva di lire 6.401.500.000 occorrente per il
pagamento del contributo previsto dal comma precedente sara' iscritta
in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei
Ministeri della difesa e delle finanze, in ragione rispettivamente
di:
lire 70.200.000 e lire 21.250.000 per il periodo 1 luglio-31
dicembre 1964;
annue lire 140.400.000 e lire 42.500.000 per gli esercizi dal
1965 al 1998;
lire 70.200.000 e lire 21.250.000 per l'esercizio 1999.