Legge Ordinaria n. 1414 del 18/12/1964 (Pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1965 n. 2)
Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.
     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
    approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  conseguire  la  nomina  a  ufficiale  in  servizio  permanente
dell'Esercito e' necessario possedere i seguenti requisiti:
    1)  essere cittadino italiano. Possono essere nominati ufficiali,
qualora  soddisfino  alle  altre  condizioni stabilite dalla presente
legge, anche gli italiani non appartenenti al la Repubblica;
    2) avere sempre tenuto buona condotta;
    3)  avere  compiuto,  al  31  dicembre  dell'anno  di  nomina  ad
ufficiale,  il  18°  anno  di  eta' e non aver superato, alla stessa,
data,  l'eta',  stabilita  dal presente legge per ciascuna categoria,
arma o servizio. Per gli ufficiali da nominare in servizio permanente
in  seguito  a  concorso il requisito dell'eta' va riferito alla data
del 31 dicembre dell'anno in cui e' bandito il concorso.
  Gli  aumenti  dei  limiti  di  eta'  previsti  per  l'ammissione ai
concorsi  per i pubblici impieghi non si applicano, ai limiti massimi
di eta' stabiliti dalla presente legge;
    4)  essere  riconosciuta  in possesso in possesso della idoneita'
fiso  psico-attitudinale  al  servizio  militare incondizionato quale
ufficiale.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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