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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli atti e contratti stipulati dall'Associazione volontari italiani
del sangue (A.V.I.S.) per i compiti di suo istituto sono soggetti al
trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.
I lasciti, le donazioni, le assegnazioni gratuite e qualsiasi altra
liberalita' a favore della predetta Associazione, sono esenti da ogni
specie di imposta e di tassa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE