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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il servizio prestato dagli appartenenti al Corpo degli agenti di
custodia in qualita' di richiamato o di trattenuto nel Corpo stesso
dal 10 giugno 1940 in poi, in base alla legge 14 dicembre 1931, n.
1699, sulla disciplina di guerra ed al regolamento approvato con
regio decreto 15 giugno 1933, n. 1176, e' riconosciuto utile ai fini
della pensione.
Gli effetti economici di tale provvedimento decorrono dalla data di
entrata in vigore della presente legge.