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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 116-bis aggiunto al regio decreto 30 luglio 1940, n.
2041, con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 766, e' sostituito
dal seguente:
"Ai titolari e reggenti di direzioni che non possono fruire di
alloggio demaniale gratuito, spetta, a decorrere dal 1 luglio 1963,
l'indennita' di alloggio nella misura mensile di cui appresso:
Titolari e reggenti di direzioni aventi qualifica corrispondente al
coefficiente
Celibi
o vedovi
Coefficienti Coniugati senza prole
670.......................... L. 27.000 L. 11.000
500.......................... " 24.000 " 9.500
402 e 325.................... " 20.100 " 7.550
271.......................... " 18.980 " 6.990
229.......................... " 16.900 " 5.950
Per gli impiegati che prestano servizio in sedi con popolazione
inferiore a 250.000 abitanti l'importo della indennita' predetta e'
ridotto di un quinto".