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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Lo stanziamento previsto dal primo comma, dell'articolo 9 della
legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' aumentato di lire 3 miliardi per ciascuno degli
esercizi dal 1963-64 al 1977-78.