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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La spesa autorizzata con legge 14 novembre 1962, n. 1619, per
ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65, per i servizi
della programmazione economica generale, e' elevata da 150 milioni di
lire a 300 milioni di lire.